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DPI e DPC: cosa cambia tra protezione individuale e collettiva

12/10/2026

DPI e DPC: cosa cambia tra protezione individuale e collettiva

Sul tetto di un capannone lavorano due operai. Uno indossa un'imbracatura agganciata a un ancoraggio, l'altro si muove dietro un parapetto. Sono protetti entrambi, ma in modo molto diverso, e la legge italiana dice con chiarezza quale dei due sistemi viene prima.

Le sigle sono due: DPI, dispositivi di protezione individuale, e DPC, dispositivi di protezione collettiva. Si confondono spesso, anche nei documenti di cantiere. In questo articolo vediamo cosa le distingue, quale ordine impone la normativa e perché sulle coperture la scelta è meno libera di quanto molti pensino.

Che cosa si intende per DPI

La definizione di riferimento oggi è europea. Il Regolamento (UE) 2016/425 descrive i DPI come dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona, allo scopo di proteggerla da uno o più rischi per la salute o la sicurezza. Il regolamento si applica dal 21 aprile 2018 e ha abrogato la vecchia direttiva 89/686/CEE.

Casco, guanti, occhiali, calzature antinfortunistiche, imbracatura: sono tutti DPI. Hanno in comune una cosa sola, che è anche il loro limite. Funzionano soltanto se il lavoratore li indossa, li indossa bene e li usa nel momento giusto.

Il regolamento divide i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio. La terza è quella dei rischi con conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute, e il suo elenco è chiuso: ci sono le sostanze pericolose, le atmosfere povere di ossigeno, gli agenti biologici, le radiazioni ionizzanti, le temperature estreme, le scosse elettriche, l'annegamento, i tagli da motosega, i getti ad alta pressione, le ferite da proiettile o da coltello, il rumore nocivo. E le cadute dall'alto. Un'imbracatura anticaduta, quindi, è sempre un DPI di terza categoria, con le procedure di certificazione più severe previste dal regolamento.

Che cosa sono i DPC

I dispositivi di protezione collettiva lavorano sull'ambiente, non sulla persona. Parapetti, reti di sicurezza, passerelle protette, barriere e schermature tolgono o riducono il pericolo per chiunque si trovi in quella zona.

Il parapetto è l'esempio più semplice da capire. Resta lì anche quando chi passa è distratto, stanco o ha fretta. Protegge il collega arrivato un'ora dopo, che magari non sapeva nemmeno di dover salire in copertura. Nessuno deve indossarlo, regolarlo o agganciarlo.

Questa differenza pratica è anche la ragione per cui il legislatore ha messo i due sistemi in un ordine preciso.

Chi viene prima secondo la legge

Il D.Lgs. 81/2008, il testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mette la regola fra le misure generali di tutela. L'articolo 15, comma 1, lettera i), prevede la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale.

Il principio torna, quasi con le stesse parole, nella parte dedicata ai lavori in quota. L'articolo 111, comma 1, lettera a), ribadisce la stessa priorità delle misure di protezione collettiva su quelle individuali.

Il DPI entra in gioco dopo. L'articolo 75, intitolato obbligo di uso, dice che i DPI vanno impiegati quando i rischi non possono essere evitati con altri mezzi. In pratica il DPI copre il rischio residuo, la parte che il parapetto o la rete non riescono a eliminare del tutto.

Su una copertura dove un parapetto non si può montare, per esempio, l'imbracatura diventa la protezione principale. Ma lo diventa solo perché la soluzione collettiva lì non è realizzabile, e il datore di lavoro deve poterlo dimostrare nella valutazione dei rischi.

Tetti e coperture: il chiarimento del 2019

Sul rapporto fra le due norme c'è stato un dubbio interpretativo che è arrivato fino al Ministero del Lavoro. Una federazione di tecnici e coordinatori della sicurezza ha chiesto alla Commissione per gli interpelli se il datore di lavoro sia sempre obbligato a predisporre protezioni collettive o se possa decidere caso per caso.

Il punto di partenza era l'articolo 148 del testo unico, dedicato ai cosiddetti lavori speciali: lucernari, tetti, coperture e simili. Qui la norma dice che resta fermo l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva. Secondo chi aveva posto il quesito, questa formula sembrava in contrasto con l'articolo 111, che parla di priorità e non di obbligo assoluto.

La risposta è arrivata con l'interpello n. 6 del 2019, discusso nella seduta del 15 luglio. Per la Commissione non c'è alcun contrasto. L'articolo 148 è una norma speciale e, per i casi che elenca, prevale sulla regola generale dei lavori in quota. Sui tetti e sulle coperture la protezione collettiva va quindi predisposta comunque. Se la resistenza della superficie è dubbia, servono gli apprestamenti necessari a garantire l'incolumità di chi lavora.

Tradotto: sulle coperture l'imbracatura da sola, di norma, non basta.

Come è fatto un parapetto provvisorio

Dire "parapetto" non basta, perché un parapetto improvvisato può dare solo l'impressione della sicurezza. I requisiti costruttivi per i cantieri sono fissati nell'Allegato XVIII del testo unico, quello sulle opere provvisionali.

Per chi vuole un quadro più tecnico, con le norme EN di riferimento ed esempi di cantiere, c'è l'approfondimento di Pegaso Anticaduta, che richiama il punto 2.1.5.1 dell'allegato e riporta le misure principali. Il margine superiore deve stare ad almeno 1 metro dal piano di calpestio. Servono correnti intermedi e una tavola fermapiede alta almeno 20 centimetri, senza luci verticali oltre i 60 centimetri.

La stessa pagina segnala anche la norma tecnica di prodotto dei parapetti provvisori da cantiere, la EN 13374, e quella delle reti di sicurezza, la EN 1263.

Errori frequenti

Il primo è scegliere l'imbracatura anche dove un parapetto o una rete si potrebbero montare. È proprio la situazione che l'articolo 15 vuole evitare, e sulle coperture, dopo l'interpello del 2019, non lascia margini.

Il secondo riguarda gli ancoraggi. Una linea vita installata sul tetto non protegge nessuno da sola: serve un sistema completo, fatto di imbracatura, cordino o dispositivo retrattile e connettori, e un lavoratore che sappia usarlo. Chi la considera una protezione collettiva sbaglia, perché il sistema che trattiene l'operatore resta individuale.

Il terzo è dimenticare lo spazio sotto. Un DPI anticaduta arresta la caduta, ma serve un'altezza libera sufficiente perché il corpo non tocchi terra o una struttura prima che il sistema intervenga. Questo spazio, chiamato tirante d'aria, dipende dalla lunghezza del cordino, dall'allungamento dell'assorbitore e dalla statura della persona. Non esiste un valore valido per tutti i casi: va calcolato sulle istruzioni del fabbricante del dispositivo.

Quando servono entrambi

In molti cantieri DPI e DPC convivono. Un caso tipico è il rifacimento di una copertura su un edificio residenziale. Parapetti provvisori lungo il bordo delimitano l'area di lavoro, e chi deve sporgersi oltre quella zona, per esempio per sistemare una grondaia, si aggancia con l'imbracatura a un ancoraggio.

L'ordine resta quello fissato dalla legge: prima si fa tutto ciò che è possibile con le protezioni collettive, poi si copre con il DPI quello che rimane. Se in un punto preciso una protezione collettiva non è stata possibile, il motivo va scritto nella valutazione dei rischi: è lì che si giustifica il ricorso al solo DPI.